- i partiti politici,
- le organizzazioni sindacali,
- le associazioni datoriali,
- le associazioni di professionisti e di categoria,
- tutte quelle associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati. (art.2 del titolo
1).
Nel capo 1, art. 7 vengono istituiti i registri nazionali definendo
la tipologia di associazione nazionale che può essere iscritta,
cioè l'associazione che svolge l'attività in almeno cinque regioni
ed in almeno trenta province del territorio nazionale.
Nel capo 2 vengono istituiti gli Osservatori Nazionali e Regionali
dell'associazionismo, è un unico Osservatorio presieduto dal Ministro
per la solidarietà sociale, composto da 26 membri di cui 10 rappresentanti
delle associazioni a carattere nazionale, 10 rappresentanti estratti
a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e da 6 esperti.
Questo Osservatorio svolge anche attività in collaborazione con
l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato di cui all'art.12 della
legge 11 agosto 1991 n.266.
I due Osservatori designano 10 membri del Consiglio Nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) scelti tra le persone indicate dalle associazioni
sociali e dalle associazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
Infine per le associazioni di promozione sociale si applicano le
riduzioni che riguardano le Onlus, sono ridotte anche le spese postali
del 50% e per le attività di telecomunicazioni che riguardano le
attività delle associazioni sociali e di volontariato qualora ne
facciano richiesta.
Scarica il Testo unificato delle proposte di legge n.159, 285,
577,1167, 2674 e 3300.
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