Le Cooperative Sociali, le associazione, le organizzazioni non-governative
(soggetti Onlus di diritto) non devono produrre alcuna comunicazione
e applicano automaticamente la normativa del d.legisl. n.460/97
a far data dal 1 gennaio 1998.
Inoltre, si ribadisce che per i soggetti in automatica qualificazione
(d.legisl. art. 10, comma 8), e, quindi, per le Cooperative Sociali
(ex L. 381/91), non sussiste l'obbligo di modifica del proprio Statuto
per l'inserimento della denominazione ONLUS, acronimo che, per altro,
può essere liberamente usato dai soggetti di cui sopra.
Potrebbe essere consigliabile ad ogni buon conto, in sede di costituzione
di nuove cooperative sociali o di modifiche statutarie previste
per altri fini, inserire tale denominazione nelle ragioni sociali.
Art. 11 - Anagrafe delle ONLUS e decadenza delle agevolazioni
- E' istituita presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe
unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel
regolamento di attuazione dell'art.8 della Legge 29.12.1993, n.80,
in materia di istituzione del Registro delle Imprese, approvato
con il D.P.R. 7.12.1995, n.581, i soggetti che intraprendono l'esercizio
delle attività previste all'art.10, ne danno comunicazione
entro 30 giorni alla Direzione Regionale dell'entrate del Ministero
delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con
decreto del Ministero delle Finanze. La predetta comunicazione
è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta
data, già svolgono le attività previste all'art.10.
Alla medesima Direzione deve essere altresì comunicata
ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica
di ONLUS.
- L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste
dal presente decreto.
- Con uno o più decreti del Ministero delle Finanze
da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art.17, comma 3, della Legge 23.08.1988,
n.400, sono stabilite le modalità d'esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della
denominazione di ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale
o parziale dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria
per l'attuazione dello stesso.
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