La direttiva ha operato molteplici distinzioni in ordine all'applicabilità
delle procedure e degli istituti contrattuali, affermando un principio
basilare, quello della netta diversificazione dell'applicazione
della normativa, in ragione dell'oggetto e dei contenuti delle aggiudicazioni
mediante gli appalti pubblici. La prima distinzione riguarda le
procedure, le modalità ed i requisiti per il servizio rispetto a
quelli richiesti per i beni e per gli stessi lavori pubblici.
Per quanto invece concerne le regole relative agli appalti pubblici
di forniture e gli appalti di lavori pubblici, esse vanno distinte
dalle regole sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,
anche se la direttiva afferma che queste ultimi devono essere quanto
più simili alle prime.
La 92/50 considera inoltre che gli appalti pubblici di servizi in
certi casi includono lavori; questi però, se sono soltanto accessori
e non costituiscono l'oggetto dell'appalto, non determinano la sua
classificazione, che rimane appalto di servizi.
Si tenga presente che la direttiva mantiene ben ferme le ragioni
della liberalizzazione e dello sviluppo del mercato interno comunitario
e che quindi non si può individuare, nella diversificazione di trattamento
normativo, nessun intento di protezione di segmenti del " mercato
pubblico", semmai viceversa. La 92/50 si applica soltanto agli appalti
pubblici di servizi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia
pari o superiore a 200 mila ecu, corrispondenti a circa 400 milioni
di lire.
Scarica il testo completo della legge 92/50.
|