Si limita la convenzione della fornitura di beni e servizi - il
cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore alle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici - (200.000 ECU per si
servizi compresi nella direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi).
La normativa si estende anche agli enti pubblici economici e alle
società di capitale con partecipazione pubblica, la possibilità
si estende anche ad "analoghi organismi aventi sede negli altri
Stati membri della Comunità Europea". La conseguenza è che la convenzione
si può effettuare solo con cooperative sociali con sede in Italia
o con organismi di altri Paesi europei in possesso dei requisiti
equivalenti, cioè il 30% di persone svantaggiate nella compagine
lavorativa.
Scarica il testo completo della "Modifica apportata all'art.5
della Legge 381/91 Legge n.52 del 6/2/96".
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