Gli strumenti utilizzati per tali verifiche sono le revisioni che
possono essere straordinarie o ordinarie. Le revisioni ordinarie,
secondo l'art. 9 della suddetta legge, "hanno lo scopo di accertare
principalmente:
a) L'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie
e mutualistiche;
b) La sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali per
le agevolazioni tributarie o di altra natura;
c) Il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
d) L'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle
attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) La consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività
e delle passività."
Le ispezioni ordinarie hanno solitamente, cadenza biennale. Viene
invece richiesto un controllo annuale per:
- i consorzi e le cooperative con un fatturato annuo superiore
ai 30.000.000.000
- i consorzi le cooperative che detengono partecipazioni di controllo
in S.r.l. o S.p.a.
- le cooperative sociali
- i consorzi e le cooperative edilizie Le revisioni sono effettuate
da rappresentanti delle Associazioni Nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del Movimento Cooperativo per i consorzi e
le cooperative che aderiscono ad una delle seguenti Associazioni:
- Confcooperative
- Lega Coop
- AGCI
- UNCI
Per le cooperative che non aderiscono ad una di queste associazioni,
le revisioni sono direttamente di competenza del Ministero del Lavoro.
Durante la revisione le cooperative sono tenute a mostrare tutta
la documentazione aziendale che certifichi l'attività svolta. A
questo tipo di verifica viene "attribuita una particolare funzione
"assistenziale" in quanto viene fatto obbligo al revisore di consigliare
ed assistere la cooperativa circa la rimozione delle eventuali irregolarità
ed imperfezioni di gestione riscontrate" Il revisore dovrà infine
stilare un verbale in cui valuterà la cooperativa, ed elencherà
gli eventuali provvedimenti. Per mantenere tale attività di vigilanza
le cooperative hanno l'obbligo di versare un contributo di revisione
stabilito dal Ministero del Lavoro. Il mancato pagamento per oltre
due anni determina la cancellazione della cooperativa dal Registro
Prefettizio.
Scarica il D. Lgs. :
formato Word (.doc)
AA.VV., Impresa cooperativa. Norme giuridiche, adempimenti e
agevolazioni, Torino, 1997, I.RE.COOP Piemonte, p. 85
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