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Cooperazione
Revisioni
 

Il D. Lgs. C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577 e le successive modifiche stabiliscono che il Ministero del Lavoro sottoponga le cooperative a revisioni periodiche per verificare che siano rispettate le norme vigenti soprattutto in campo mutualistico.

Gli strumenti utilizzati per tali verifiche sono le revisioni che possono essere straordinarie o ordinarie. Le revisioni ordinarie, secondo l'art. 9 della suddetta legge, "hanno lo scopo di accertare principalmente:
a) L'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) La sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali per le agevolazioni tributarie o di altra natura;
c) Il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
d) L'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) La consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività."

Le ispezioni ordinarie hanno solitamente, cadenza biennale. Viene invece richiesto un controllo annuale per:

  • i consorzi e le cooperative con un fatturato annuo superiore ai 30.000.000.000
  • i consorzi le cooperative che detengono partecipazioni di controllo in S.r.l. o S.p.a.
  • le cooperative sociali
  • i consorzi e le cooperative edilizie Le revisioni sono effettuate da rappresentanti delle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo per i consorzi e le cooperative che aderiscono ad una delle seguenti Associazioni:
  • Confcooperative
  • Lega Coop
  • AGCI
  • UNCI

Per le cooperative che non aderiscono ad una di queste associazioni, le revisioni sono direttamente di competenza del Ministero del Lavoro. Durante la revisione le cooperative sono tenute a mostrare tutta la documentazione aziendale che certifichi l'attività svolta. A questo tipo di verifica viene "attribuita una particolare funzione "assistenziale" in quanto viene fatto obbligo al revisore di consigliare ed assistere la cooperativa circa la rimozione delle eventuali irregolarità ed imperfezioni di gestione riscontrate" Il revisore dovrà infine stilare un verbale in cui valuterà la cooperativa, ed elencherà gli eventuali provvedimenti. Per mantenere tale attività di vigilanza le cooperative hanno l'obbligo di versare un contributo di revisione stabilito dal Ministero del Lavoro. Il mancato pagamento per oltre due anni determina la cancellazione della cooperativa dal Registro Prefettizio.

Scarica il D. Lgs. :
formato Word (.doc)

AA.VV., Impresa cooperativa. Norme giuridiche, adempimenti e agevolazioni, Torino, 1997, I.RE.COOP Piemonte, p. 85


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