Che l'associazione non abbia finalità di lucro emerge dalle disposizioni
di legge in materia: anzitutto i conferimenti degli associati sono
fatti a fondo perduto, non avendo diritto l'associato alla restituzione
di quanto aveva versato al momento dello scioglimento del rapporto
e in secondo luogo i beni che residuano dall'estinzione dell'associazione
non possono essere divisi tra gli associati ma devono essere devoluti
ad enti che perseguono finalità analoghe a quelli dell'associazione
estinta.
Lo scopo di natura ideale dell'ente non è in antitesi col fatto
che spesso l'associazione esercita un'attività economica, purché
questa attività sia il mezzo per raggiungere lo scopo.
Un altro elemento che caratterizza l'associazione, oltre allo scopo,
è la sua struttura: si parla a questo proposito di rapporto associativo
a struttura aperta, intendendo con ciò riferirsi al fatto che nuove
parti possono intervenire nell'associazione già costituita senza
che questo comporti un cambiamento nell'atto costitutivo, e potendo
quindi l'associazione raggiungere, a causa delle continue adesioni,
anche un numero illimitato di membri.
Collegato a questo è anche il principio detto della "porta aperta",
secondo il quale possono entrare a far parte dell'associazione tutti
coloro che hanno interessi dello stesso tipo di quelli che portarono
alla costituzione del rapporto associativo: ciò non vuol dire che
i terzi che nutrono questo genere di interessi possano vantare il
diritto di entrare nell'associazione, poiché trattandosi di un contratto,
la proposta di adesione può essere respinta, e non c'è obbligo da
parte dell'associazione di accettarla, ma vuol dire che sarebbe
illecito l'atto costitutivo che vietasse l'ingresso di nuovi soci
o che lasciasse al mero arbitrio degli amministratori la facoltà
di decidere in merito alle nuove ammissioni.
Infine bisogna sottolineare che l'associazione è caratterizzata
da una propria struttura tipica, che si compone obbligatoriamente
di due organi: l'assemblea e gli amministratori.
E' l'assemblea, formata dagli associati, l'organo diretto a formare
la volontà del gruppo: ciascuno associato, per mezzo del voto, contribuisce
alle deliberazioni che vengono prese a maggioranza e che determinano
l'attività dell'associazione.
Gli amministratori sono coloro cui spetta la competenza ad amministrare
e dare esecuzione alle delibere assembleari.
Queste possono essere considerate le caratteristiche generali dell'associazione,
ma occorre ora procedere ad una distinzione, all'interno della figura
dell'associazione, fra associazioni riconosciute e associazioni
prive di riconoscimento, per poter esaminare altri aspetti e per
poter approfondire gli elementi essenziali solo tratteggiati.
Associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto
il riconoscimento dello Stato: allo Stato spetta cioè di emettere
un provvedimento, il riconoscimento appunto, che concede specifiche
prerogative alle associazioni che lo hanno chiesto e che si trovino
in determinate condizioni.
Le prerogative principali che l'associazione acquista col riconoscimento
sono tre: la prima consiste nella cosiddetta autonomia patrimoniale,
in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto
e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori,
la seconda si può ritrovare nella concessione di una limitazione
di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte
per conto dell'associazione, la terza infine consiste nella possibilità
per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di
acquistare beni immobili.
Le associazioni non riconosciute non possono godere di tali prerogative:
la loro autonomia patrimoniale non è perfetta, inoltre per le obbligazioni
assunte in nome e per conto dell'associazione rispondono anche le
persone che le hanno contratte, e infine è molto dubbio che possano
accettare legati e donazioni.
Occorre quindi vedere caso per caso, a seconda di quelli che sono
gli scopi dell'associazione, il numero degli associati, l'attività
che si presuma debba svolgere la complessità delle operazioni che
verranno affrontate, l'entità dei contributi che saranno versati
ecc., se convenga costituire un'associazione che miri al riconoscimento
o un'associazione che di tale provvedimento possa farne a meno.
Le associazioni riconosciute:
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