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Associazioni
Le associazioni non riconosciute: nozioni generali
 

Le associazioni non riconosciute prendono vita, come quelle riconosciute, dall'accordo degli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell'atto costitutivo.

E' questo un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente.
La forma scritta è indispensabile però ogni qualvolta vengano apportati all'associazione beni immobili in proprietà e in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato (art. c.c. nn. 1 e 9).
E' evidente comunque che, al fine di evitare in un futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e in particolare sugli impegni delle parti, è opportuno che l'atto costitutivo venga fatto per iscritto. Anche se la legge non lo richiede, la soluzione ancora più tranquillizzante consiste nel non accontentarsi di mettere per iscritto un accordo associativo preparato pur accuratamente dalle parti, ma di affidarsi ad un notaio per la stesura del contratto: in primo luogo egli sarà in grado di consigliare i contraenti su come rettamente impostare la costituzione dell'associazione e su ciò che è opportuno prevedere per il miglior svolgimento della stessa, in secondo luogo sarà garante per l'autenticità delle firme e per la data delle sottoscrizioni.
Diversamente da quanto prescrive l'art. 16 c.c. in materia di costituzione di associazioni riconosciute, gli elementi su cui devono obbligatoriamente accordare le parti che mirano a costituire un'associazione priva di riconoscimento sono soltanto i seguenti:

  • lo scopo;
  • le condizioni per l'ammissione degli associati;
  • le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione;
  • la denominazione;
  • le sede;
  • il patrimonio.

Per un esame dei singoli elementi si veda quanto già detto in tema di associazioni riconosciute.

Formazione dell'atto costitutivo
L'associazione può essere creata con: costituzione simultanea; costituzione successiva. La costituzione simultanea avviene quando gli associati si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione: non esiste quindi un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà dei vari contraenti, poiché tutti, simultaneamente, si impegnano ad aderire all'associazione cui danno vita.
Nel caso invece della costituzione successiva si ha la presenza dei cosiddetti promotori che assumono l'iniziativa della costituzione: essi propongono al pubblico il programma dell'associazione che dovrà essere costituita e coloro che sono interessati potranno aderire ad essa.
Dopo l'adesione al programma di un numero ritenuto sufficiente di persone, i promotori convocano quella che viene chiamata l'assemblea costituente: in questa sede tutti coloro che hanno dato la loro adesione al programma di associazione deliberano su tutti quegli elementi dell'atto costitutivo dell'associazione che non erano stati determinati nel programma, approvano gli elementi già contenuti nel programma e procedono quindi alla costituzione.
Spesso si può avere la costituzione per adesione senza che sia necessaria neppure la convinzione dell'assemblea costituente: ciò si verifica quando i promotori non si limitano a formulare un programma di associazione, non si limitano cioè a stabilire alcuni elementi del contratto (ad es. Lo scopo e le condizioni di ammissione), ma predispongono un vero e proprio atto costitutivo, che propongono al pubblico con la conseguenza che chi aderisce entra a far parte dell'associazione.

Le associazioni non riconosciute:

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