E' questo un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna
formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con
semplice scrittura privata o addirittura oralmente.
La forma scritta è indispensabile però ogni qualvolta vengano apportati
all'associazione beni immobili in proprietà e in godimento ultranovennale
o a tempo indeterminato (art. c.c. nn. 1 e 9).
E' evidente comunque che, al fine di evitare in un futuro possibili
contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e in particolare
sugli impegni delle parti, è opportuno che l'atto costitutivo venga
fatto per iscritto. Anche se la legge non lo richiede, la soluzione
ancora più tranquillizzante consiste nel non accontentarsi di mettere
per iscritto un accordo associativo preparato pur accuratamente
dalle parti, ma di affidarsi ad un notaio per la stesura del contratto:
in primo luogo egli sarà in grado di consigliare i contraenti su
come rettamente impostare la costituzione dell'associazione e su
ciò che è opportuno prevedere per il miglior svolgimento della stessa,
in secondo luogo sarà garante per l'autenticità delle firme e per
la data delle sottoscrizioni.
Diversamente da quanto prescrive l'art. 16 c.c. in materia di costituzione
di associazioni riconosciute, gli elementi su cui devono obbligatoriamente
accordare le parti che mirano a costituire un'associazione priva
di riconoscimento sono soltanto i seguenti:
- lo scopo;
- le condizioni per l'ammissione degli associati;
- le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione;
- la denominazione;
- le sede;
- il patrimonio.
Per un esame dei singoli elementi si veda quanto già detto in
tema di associazioni riconosciute.
Formazione dell'atto costitutivo
L'associazione può essere creata con: costituzione simultanea; costituzione
successiva. La costituzione simultanea avviene quando gli associati
si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione: non esiste
quindi un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà dei
vari contraenti, poiché tutti, simultaneamente, si impegnano ad
aderire all'associazione cui danno vita.
Nel caso invece della costituzione successiva si ha la presenza
dei cosiddetti promotori che assumono l'iniziativa della costituzione:
essi propongono al pubblico il programma dell'associazione che dovrà
essere costituita e coloro che sono interessati potranno aderire
ad essa.
Dopo l'adesione al programma di un numero ritenuto sufficiente di
persone, i promotori convocano quella che viene chiamata l'assemblea
costituente: in questa sede tutti coloro che hanno dato la loro
adesione al programma di associazione deliberano su tutti quegli
elementi dell'atto costitutivo dell'associazione che non erano stati
determinati nel programma, approvano gli elementi già contenuti
nel programma e procedono quindi alla costituzione.
Spesso si può avere la costituzione per adesione senza che sia necessaria
neppure la convinzione dell'assemblea costituente: ciò si verifica
quando i promotori non si limitano a formulare un programma di associazione,
non si limitano cioè a stabilire alcuni elementi del contratto (ad
es. Lo scopo e le condizioni di ammissione), ma predispongono un
vero e proprio atto costitutivo, che propongono al pubblico con
la conseguenza che chi aderisce entra a far parte dell'associazione.
Le associazioni non riconosciute:
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