La necessità di soddisfazione dei bisogni ideali percepita dai
membri unita alle attività di utilità sociale a favore di associati
o terzi, senza fini di lucro, traspaiano ed emergono dalle disposizioni
di legge in materia. Consociandosi mediante un contratto di comunione
di scopo: le parti mirano a realizzare un interesse comune a
tutti i soggetti che partecipano all'associazione.
Eredi naturali della secolare tradizione del mutualismo e del solidarismo
rappresentano lo scenario sociale italiano per la difesa e lo sviluppo
dei diritti civili, per la promozione culturale, per il radicamento
territoriale, per la promozione ad una moderna partecipazione civile,
per la comprensione dell'immigrazione, delle tematiche ambientali
e della solidarietà.
Le associazioni non riconosciute, prendono vita dall'accordo
degli associati tramite un contratto di associazione, contratto
per il quale la legge non prescrive alcuna formalità. Gli elementi
su cui si devono accordare le parti sono semplicemente:
- Lo scopo
- Le condizioni per l'ammissione degli associati
- Le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione
Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto
ed ottenuto il riconoscimento dello Stato o delle Regioni, in questo
modo acquistano l'autonomia patrimoniale, la limitazione di responsabilità
degli amministratori, la possibilità di accettare eredità, legati
e donazioni e di acquistare immobili.
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