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Associazioni
Adeguamento alle nuove norme fiscali secondo il D.L.n° 460/97 Onlus
 

Per poter usufruire dei vantaggi del D.L. 460/97, l'adeguamento alle nuove norme fiscali dovrà essere fatto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, con modifica che deve avvenire con la forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata a secondo di come è stato costituito l'ente stesso.

Le regole statutarie stabilite dalla legge sono:

  1. "Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge".
  2. "Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la cosiddetta Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge".
  3. "Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione".
  4. "Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie".
  5. "Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti".
  6. "Intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa".

Le regole previste non sono particolarmente nuove, anzi esse sono generalmente richieste in sede di riconoscimento da parte dell'autorità competente, ma evidenziano in modo generale i caratteri che deve avere un ente non profit.
Si ricorda inoltre che già la legge 24 dicembre 1993 n. 537, all'art. 14 subordinava la possibilità di fruire dei benefici fiscali alla effettività della posizione di socio, effettività che veniva individuata nella minore età o, in caso di soci maggiorenni, nella sussistenza del diritto di voto e diritto di ricevere in caso di scioglimento dell'associazione una quota del patrimonio sociale.
Per ciò che riguarda le nuove disposizioni fiscali dettate dal D. Lgs. 460/97 (Zamagni) occorre tenere presente che alcune previsioni non sono applicabili alle associazioni religiose riconosciute dalle confezioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ed anche alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Per tali enti possono non essere adottate le clausole previste al punto c) ed e) relative principalmente alla democraticità della struttura: infatti essi spesso nascono e sono gestiti per diretta emanazione e volontà delle autorità ecclesiastiche e civili e non secondo i canoni delle strutture democratiche.
Nonostante questa giusta previsione è comunque possibile, anzi utile che siano comunque previste regole per l'approvazione e la pubblicità del bilancio, come pure la presenza di organi di controllo professionalmente qualificati.

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