Le regole statutarie stabilite dalla legge sono:
- "Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge".
- "Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (la cosiddetta Authority di settore) e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge".
- "Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione".
- "Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie".
- "Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice
civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti".
- "Intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa".
Le regole previste non sono particolarmente nuove, anzi esse sono
generalmente richieste in sede di riconoscimento da parte dell'autorità
competente, ma evidenziano in modo generale i caratteri che deve
avere un ente non profit.
Si ricorda inoltre che già la legge 24 dicembre 1993 n. 537, all'art.
14 subordinava la possibilità di fruire dei benefici fiscali alla
effettività della posizione di socio, effettività che veniva individuata
nella minore età o, in caso di soci maggiorenni, nella sussistenza
del diritto di voto e diritto di ricevere in caso di scioglimento
dell'associazione una quota del patrimonio sociale.
Per ciò che riguarda le nuove disposizioni fiscali dettate dal D.
Lgs. 460/97 (Zamagni) occorre tenere presente che alcune previsioni
non sono applicabili alle associazioni religiose riconosciute dalle
confezioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
ed anche alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Per tali enti possono non essere adottate le clausole previste al
punto c) ed e) relative principalmente alla democraticità della
struttura: infatti essi spesso nascono e sono gestiti per diretta
emanazione e volontà delle autorità ecclesiastiche e civili e non
secondo i canoni delle strutture democratiche.
Nonostante questa giusta previsione è comunque possibile, anzi utile
che siano comunque previste regole per l'approvazione e la pubblicità
del bilancio, come pure la presenza di organi di controllo professionalmente
qualificati.
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