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Handicap
Il ruolo della cooperazione sociale
  I servizi di collocamento mirato che gestiranno il nuovo collocamento obbligatorio potranno stipulare tre tipi di convenzioni con i datori di lavoro:
  1. convenzioni di inserimento lavorativo con i datori di lavoro che definiscano programmi mirati all'inserimento con modalità flessibili e personalizzate.
  2. convenzioni di integrazione lavorativa per i disabili con particolari difficoltà che devono prevedere particolari forme di sostegno (art.11).
  3. convenzioni tra imprese e cooperative di tipo b. Queste ultime possono inserire temporaneamente al proprio interno il disabile, assunto dal datore di lavoro obbligato, il quale affida loro una commessa di lavoro valida a remunerare il lavoratore disabile, il lavoro di addestramento e il servizio di accompagnamento.

Gli articoli 11 e 12 pongono la cooperativa sociale nella condizione di dover sviluppare un approccio che valorizzi "la propria specificità" rispetto ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale che a diverso titolo partecipano o possono partecipare al sistema locale del collocamento mirato.
C'è infatti un'ampia scelta rispetto alla modalità di inserimento, chiamando in causa tutti i potenziali attori, istituzionali e non:

  • Servizi di inserimento lavorativo e Aziende Usl e Comuni,
  • Centri di formazione professionale
  • Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, formativi ed educativi
  • Organizzazioni private del terzo settore che svolgono attività idonee all'inserimento lavorativo.

In particolare viene implicitamente valorizzata l'attività di formazione professionale e di riqualificazione, di tirocinio formativo e di orientamento e ciò può avere anche l'effetto di sbilanciare - se non opportunamente gestito - il sistema verso un certo tipo di strumento a scapito di altri come l'inserimento lavorativo in cooperativa sociale.
Alle cooperative sociali spetta un'azione qualificata, come soggetto imprenditoriale, forte delle competenze e abilità maturate con l'inserimento lavorativo, di proporsi agli uffici pubblici competenti come interlocutore privilegiato per la stipula delle convenzioni e alle imprese come esperto nel prevedere un'ampia gamma di azioni e consulenza e supporto all'inserimento.
Rispetto ai datori di lavoro soggetti all'obbligo, le cooperative sociali possono proporsi come un valido partner al quale affidarsi per l'intera progettazione del percorso di inserimento lavorativo del disabile da integrare. Si possono ipotizzare:

  • la semplice informazione in merito alle opportunità di gestire con le cooperative sociali percorsi di collocamento mirato,
  • la progettazione vera e propria di azioni di inserimento finalizzate all'integrazione in imprese,
  • l'analisi delle qualifiche aziendali da destinare all'inserimento, la selezione dei lavoratori disabili che tenga conto sia delle professionalità già possedute della persona disabile che delle esigenze aziendali,
  • l'addestramento professionale sul luogo di lavoro,
  • le verifiche periodiche dello stato di miglioramento della persona durante il suo inserimento temporaneo in cooperativa,
  • il tutoraggio in azienda,
  • la formazione dei lavoratori dell'azienda che nello svolgimento dei loro compiti sono a diretto contatto con il lavoratore disabile.
  • la verifica delle condizioni per la stipula, laddove possibile, di convenzioni basate sullo scambio con la commessa di lavoro.

da Impresa sociale, marzo/aprile 2000, n.50, Silvia Guazzini

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