- convenzioni di inserimento lavorativo con i datori di lavoro
che definiscano programmi mirati all'inserimento con modalità
flessibili e personalizzate.
- convenzioni di integrazione lavorativa per i disabili con particolari
difficoltà che devono prevedere particolari forme di sostegno
(art.11).
- convenzioni tra imprese e cooperative di tipo b. Queste ultime
possono inserire temporaneamente al proprio interno il disabile,
assunto dal datore di lavoro obbligato, il quale affida loro una
commessa di lavoro valida a remunerare il lavoratore disabile,
il lavoro di addestramento e il servizio di accompagnamento.
Gli articoli 11 e 12 pongono la cooperativa sociale nella condizione
di dover sviluppare un approccio che valorizzi "la propria specificità"
rispetto ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale
che a diverso titolo partecipano o possono partecipare al sistema
locale del collocamento mirato.
C'è infatti un'ampia scelta rispetto alla modalità di inserimento,
chiamando in causa tutti i potenziali attori, istituzionali e non:
- Servizi di inserimento lavorativo e Aziende Usl e Comuni,
- Centri di formazione professionale
- Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, formativi ed educativi
- Organizzazioni private del terzo settore che svolgono attività
idonee all'inserimento lavorativo.
In particolare viene implicitamente valorizzata l'attività di formazione
professionale e di riqualificazione, di tirocinio formativo e di
orientamento e ciò può avere anche l'effetto di sbilanciare - se
non opportunamente gestito - il sistema verso un certo tipo di strumento
a scapito di altri come l'inserimento lavorativo in cooperativa
sociale.
Alle cooperative sociali spetta un'azione qualificata, come soggetto
imprenditoriale, forte delle competenze e abilità maturate con l'inserimento
lavorativo, di proporsi agli uffici pubblici competenti come interlocutore
privilegiato per la stipula delle convenzioni e alle imprese come
esperto nel prevedere un'ampia gamma di azioni e consulenza e supporto
all'inserimento.
Rispetto ai datori di lavoro soggetti all'obbligo, le cooperative
sociali possono proporsi come un valido partner al quale affidarsi
per l'intera progettazione del percorso di inserimento lavorativo
del disabile da integrare. Si possono ipotizzare:
- la semplice informazione in merito alle opportunità di gestire
con le cooperative sociali percorsi di collocamento mirato,
- la progettazione vera e propria di azioni di inserimento finalizzate
all'integrazione in imprese,
- l'analisi delle qualifiche aziendali da destinare all'inserimento,
la selezione dei lavoratori disabili che tenga conto sia delle
professionalità già possedute della persona disabile che delle
esigenze aziendali,
- l'addestramento professionale sul luogo di lavoro,
- le verifiche periodiche dello stato di miglioramento della persona
durante il suo inserimento temporaneo in cooperativa,
- il tutoraggio in azienda,
- la formazione dei lavoratori dell'azienda che nello svolgimento
dei loro compiti sono a diretto contatto con il lavoratore disabile.
- la verifica delle condizioni per la stipula, laddove possibile,
di convenzioni basate sullo scambio con la commessa di lavoro.
da Impresa sociale, marzo/aprile 2000, n.50, Silvia Guazzini
|