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Carta della Donazione - Regole di comportamento

Per fundraising si intende ogni forma di richiesta diretta o indiretta di denaro, proprietà o credito, beni materiali o quant'altro abbia valore, offerto nell'immediato o promesso per il futuro, con l'intesa che ogni apporto venga utilizzato per scopi di solidarietà, promozione sociale e culturale. Ciò premesso, le Organizzazioni aderenti alla presente Carta si impegnano a mantenere, nell'attività di fundraising così intesa, gli standard di comportamento qui di seguito illustrati:

1. Trasparenza della raccolta fondi
L'attività di raccolta fondi presso il pubblico deve essere finalizzata allo scopo per cui è stata avviata e accompagnata da una chiara e veritiera informazione. Ne consegue che:

  • 1.1. Le Organizzazioni che intendono avvalersi di un'attività di raccolta fondi, dovranno definire un programma annuale di raccolta che comprenda tutti gli interventi specifici da effettuare nel corso dell'anno. In particolare, per ogni operazione significativa del programma annuale sarà preparato un ragionevole piano di previsione (budget) denominato Progetto di raccolta che illustrerà le informazioni rilevanti relative all'attività di fundraising. Si suggerisce ad esempio di indicare in modo chiaro e con dettagli commisurati al genere e all'entità della raccolta, l'identificazione del progetto, l'enunciazione delle finalità della raccolta, l'utilizzo ed eventuale ripartizione dei fondi raccolti, la durata della raccolta, la previsione dell'ammontare del ricavato che si intende raggiungere, l'indicazione delle spese previste per la gestione del progetto (spese di pubblicità e contributo alle spese generali).
  • 1.2. Gli elementi qualificanti del progetto di raccolta dovranno essere presentati nel messaggio di comunicazione. In ogni caso, le Organizzazioni dovranno rendere disponibile la visione del piano ai donatori che ne facessero richiesta.
  • 1.3. Le Organizzazioni dovranno inoltre dare una chiara informazione sulle possibilità di detrazione fiscale della donazione.

2. Destinazione dei fondi raccolti
Nell'attività di raccolta le Organizzazioni si impegnano ad una gestione finanziaria delle risorse ispirata alla massima efficacia ed efficienza. Ne consegue che:

  • 2.1. La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e, possibilmente, legata ad uno specifico progetto d'intervento. Sono da evitare indicazioni generiche e non finalizzate (ad esempio, aiutare i poveri ed i bisognosi). Inoltre, qualora il destinatario sia l'Organizzazione in quanto tale, andranno indicate le attività cui verranno destinate le somme raccolte.
  • 2.2. Le Organizzazioni devono evitare costi eccessivi nella realizzazione e nella gestione dei progetti di raccolta, allo scopo di destinare alla finalità dichiarata la percentuale massima possibile delle somme raccolte. Inoltre si impegnano a rendere pubblico annualmente il livello dei costi sostenuti, per attività di fundraising (spese amministrative, costi della raccolta fondi e del personale, ecc.), rispetto all'ammontare complessivo della raccolta. Le Organizzazioni in situazioni particolari - fase di costituzione e di avviamento (tre anni), piani pluriennali di attività, donazioni modali, programmi di raccolta pluriennali, ecc. - potranno, temporaneamente, trovarsi a sostenere livelli di costo elevati. In ogni caso, dovranno rendere pubbliche le motivazioni che giustificano tale maggiore incidenza.

3. Riservatezza e rispetto del donatore
Le Organizzazioni si impegnano al totale rispetto e tutela della privacy del donatore in conformità alla normativa di legge.

4. Attendibilità, pertinenza ed equità del messaggio pubblicitario
Gli appelli di raccolta fondi dovranno conformarsi all'articolo 46 del codice di autodisciplina pubblicitaria che si basa sul principio che la pubblicità deve essere "onesta, veritiera e corretta". Pertanto:

  • 4.1. Gli appelli di raccolta fondi conterranno informazioni chiare, complete e facilmente comprensibili sugli scopi e sull'utilizzo delle somme raccolte.
  • 4.2. Il messaggio promozionale sarà chiaro, essenziale, coinvolgente ma non aggressivo emozionalmente. Non conterrà, quindi, elementi colpevolizzanti nei confronti di coloro che non aderiscono all'iniziativa e le metodologie utilizzate eviteranno eccessive reiterazioni.
  • 4.3. Il messaggio comunicazionale non sarà lesivo della dignità e del decoro della persona umana, né utilizzerà informazioni o immagini che rappresentino in modo distorto lo stato di bisogno dei beneficiari.
  • 4.4. Il messaggio non sovrastimerà gli effetti benefici del contributo al fine di incentivare a donare.

5. Attività speciali
L'effettuazione di vendite di beni e servizi e l'organizzazione di intrattenimenti e manifestazioni sportive collegate a donazioni, nonché le operazioni di cause related marketing, dovranno ispirarsi al principio della massima trasparenza, nel mutuo rispetto e mutuo beneficio di tutti i partner coinvolti. Ne consegue che:

  • 5.1. Nell'effettuare vendite di beni e servizi, aste e pésche benefiche collegate a donazioni, le Organizzazioni dovranno dichiarare l'ammontare totale di quanto raccolto e, ove del caso, la percentuale del valore del bene o servizio venduto che è devoluto in donazione. Inoltre, il nome dell'eventuale appaltante dell'operazione
  • 5.2. Nel promuovere spettacoli, gare sportive e manifestazioni culturali, le Organizzazioni dovranno dichiarare la percentuale di ricavato destinato ai fini della raccolta e, a posteriori, l'ammontare totale della raccolta. Inoltre, il nome dell'eventuale appaltante dell'operazione
  • 5.3. Nell'effettuare, in collaborazione con imprese, azioni di pubblicità, promozione e vendita di beni e servizi collegate all'attività o all'immagine dell'Organizzazione sarà comunicato l'ammontare o la percentuale di valore destinata all'Organizzazione stessa. In ogni caso tali operazioni devono evitare una possibile strumentalizzazione della causa sociale rispetto alle pur legittime finalità commerciali.

6. Amministrazione

  • 6.1. Le Organizzazioni aderenti dovranno prevedere nei loro statuti un Consiglio d’Amministrazione Direttivo composto da non meno di tre membri, che determinerà le linee strategiche di conduzione dell’Organizzazione, avrà l’effettiva responsabilità delle politiche intraprese, nonché quella di attuare le decisioni di impiego di risorse dell’Organizzazione stessa.
    Detto organismo sarà altresì responsabile dell’organizzazione dell’attività e del controllo dei risultati tanto economico-finanziari, quanto di utilità sociale.
  • 6.2. I membri dell’organo di governo dovranno riunirsi ufficialmente almeno tre volte l’anno, dovranno avere il più alto grado di indipendenza e, auspicabilmente, non esser retribuiti dall’Organizzazione, a meno che non ricoprano anche incarichi specifici all’interno dell’Organizzazione stessa.
  • 6.3. Nell’Organizzazione sarà opportuno prevedere un tesoriere/responsabile amministrativo, anche qualora la contabilità ufficiale della stessa venga tenuta da entità terze.
  • 6.4. Le Organizzazioni che si dedichino all’assegnazione di fondi (grant making) ad attività che verranno svolte da enti pubblici e/o altri enti nonprofit, si dovranno dotare di organismi tecnici competenti per la valutazione di qualità delle suddette attività, assicurando ad essi autonomia, indipendenza e pubblicità di giudizio

7. Gestione contabile

  • 7.1. Le Organizzazioni si impegnano, ai fini del controllo di gestione e, quindi, per consentire la corretta elaborazione di rendiconti e/o bilanci, nonché per i controlli degli organi di revisione dei conti, a tenere scritture contabili adeguate, in relazione alle loro dimensioni, atte a rappresentare tutte le loro attività economiche e la loro posizione patrimoniale, enunciando i principi contabili a cui ci si è riferiti per l'impostazione e la redazione delle stesse e, comunque, nel pieno rispetto degli obblighi di legge al riguardo.
  • 7.2. L'Organizzazione, si impegna a nominare organi di controllo per la revisione contabile interni e, in relazione alle proprie dimensioni, anche esterni.

8. Bilanci annuali

  • 8.1. Le Organizzazioni, ai fini della trasparenza verso tutti gli interessati (soci, beneficiati, finanziatori, donatori, autorità preposte al settore ecc.) ed anche per giustificare le scelte del Consiglio, nonché in ossequio alle prescrizioni di legge e secondo i richiesti limiti temporali, si impegnano a redigere: á un bilancio preventivo, ai fini di portare a conoscenza di tutti gli interessati la politica degli amministratori rivolta al conseguimento degli scopi dell'Organizzazione stessa; á un separato rendiconto, relativo a raccolta pubblica di fondi, per ogni evento o attività, incluso i rendiconti relativi a ricavi e spese sostenuti da eventuali fornitori esterni per lo specifico evento; á il rendiconto annuale, che sarà composto dal bilancio - formato dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa - dalla relazione degli amministratori, nonché - preferibilmente di regola, ma in ogni caso quando prescritto dalla norme, di legge o statutarie - dalla relazione dei sindaci e revisori contabili. (Sarà opportuno l'utilizzo anno per anno di schemi standardizzati per la redazione dei bilanci, al fine di permettere un'informazione uniforme e la corretta comparazione dei dati).
  • 8.2. Ai fini della trasparenza saranno forniti, nella "nota integrativa", tutti i dettagli richiesti, in particolare in merito alle principali categorie di contributi e donazioni ricevute, dati sulla raccolta fondi, proventi finanziari, vendite di prodotti ecc. Per i costi, saranno forniti i dettagli di tutte le spese, distinguendo quelle sostenute per raggiungere gli scopi dell'Organizzazione da quelle di raccolta fondi e quindi da quelle di funzionamento, che dovranno essere le più contenute possibili rispetto alle uscite destinate agli scopi dell'Organizzazione (In particolare le Organizzazioni che raccolgono fondi da destinare a enti pubblici, altre organizzazioni nonprofit o persone fisiche, dovranno pubblicare l'elenco dettagliato dei beneficiari con i relativi importi donati). Le Organizzazioni le cui entrate provengono in gran parte da attività di raccolta fondi di enti controllati o affiliati (comitati, enti, società ecc. che abbiano come scopo primario la raccolta fondi per supportare le attività dell'Organizzazione "madre") dovranno evidenziare chiaramente i fondi così ricevuti, nonché i relativi costi sostenuti dagli enti controllati/affiliati.
  • 8.3. Nelle relazioni/note degli amministratori pare opportuna la "ricostruzione" dei fondi a disposizione dell'Organizzazione con particolare riferimento alla loro effettiva disponibilità, distinguendo tra quelli vincolati a determinati rami di attività da quelli liberamente utilizzabili per l'intera attività, da quelli da deliberare ecc.
  • 8.4. Gli amministratori dovranno effettuare ogni sforzo possibile per individuare ed adottare parametri di misurazione dell'effettiva produttività in termini di utilità sociale, così che, nella relazione, alla rappresentazione del risultato d'esercizio per gli aspetti meramente economico-finanziari, possa esser aggiunta un'esplicitazione di efficace raggiungimento degli scopi statutari. I criteri e parametri adottati dovranno avere costanza nel tempo, tenere conto dei costi figurativi, aver riguardo all'efficacia (risultato previsto/risultato ottenuto) e all'efficienza: (risorse impiegate/risultato ottenuto).


Un codice di autoregolamentazione nella raccolta fondi del noprofit
Oggetto della carta e ambito di applicazione
Diritti dei destinatari delle attività sociali
Responsabilità delle organizzazioni noprofit
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