Con la Legge del 7 agosto 1997, n.266, all'art.21, è stata definitivamente
regolamentata la figura della piccola società cooperativa.
Non sono ammessi tra i soci le società di persone e le persone giuridiche.
La denominazione sociale deve essere bene specificata "Piccola Società
Cooperativa" (PSC) e tale indicazione non può essere usata da società
che non hanno lo scopo mutualistico.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LA PSC E LE ALTRE COOPERATIVE
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PICCOLA SOCIETA'
COOPERATIVA
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COOPERATIVA CON
PIU' DI OTTO SOCI
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RESPONSABILITA' |
Limitata |
Limitata o illimitata |
NUMERO
SOCI |
Minimo 3 - Massimo 8 |
Minimo 9 |
NATURA
DEL SOCIO |
Persona fisica |
Nessuna |
AMMINISTRAZIONE |
Consiglio di amministrazione
o assemblea dei soci |
Preclusione consiglio di
amministrazione |
REQUISITI
DEGLI AMMINISTRATORI |
Solo soci |
Solo soci |
COLLEGIO
SINDACALE |
Obbligatorio se previsto
dallo statuto oppure se si superano: - 200 milioni di capitale
sociale - 4700 milioni di attivo nello stato patrimoniale -
9500 milioni di ricavi - 50 dipendenti |
Sempre obbligatorio |
REQUISITI
DEI SINDACI |
Sempre iscritti nel registro
dei revisori |
Nessun
requisito |
Scarica il testo completo della Legge n.266.
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