Lo scopo così particolare di tale tipo di cooperativa, che la
legge vuole segnalato addirittura all'interno della ragione sociale
della società, deve caratterizzare tutta la struttura sociale.
Proprio al fine di evitare qualunque ipotesi di confusione, tali
cooperative sono state suddivise in due grandi categorie:
- quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi non finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
- quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività -
agricole, industriali, commerciali o di servizi - sono invece
finalizzate al suddetto inserimento lavorativo.
Più in generale, le cooperative sociali provvedono ad istituire
e gestire servizi sociosanitari ed educativi e sviluppano attività
lavorative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate sia
sul piano fisico che su quello psichico, operando anche tramite
convenzioni con i servizi dell'assistenza pubblica. Per lo svolgimento
di tale attività è prevista la possibilità di utilizzo di soci volontari
che, in numero non superiore a quella della metà dei soci, prestano
gratuitamente la loro attività all'interno della cooperativa. I
soci volontari non percepiscono retribuzioni per l'attività svolta
bensì godono di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro e sulle malattie professionali, avendo comunque diritto
al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
Conseguentemente, nei loro confronti non si applicano le leggi in
matera di lavoro subordinato o autonomo secondo quanto previsto
dalla legge 266/91 sul volontariato. Tenuto conto delle diverse
tipologie di soci previste, è la composizione della base sociale
che condiziona la classificazione delle cooperative nelle due fattispecie
individuate dal Ministero del Lavoro.
Nelle cooperative sociali di tipo A si potranno avere quali
soci:
- soci ordinari che esercitano una attività retribuita;
- soci utenti del servizio non retribuiti;
- soci volontari in misura non superiore alla metà del numero
complessivo dei soci.
Nelle cooperative sociali di tipo B potremo avere invece:
- soci ordinari che esercitano una attività retribuita;
- soci volontari in misura non superiore alla metà del numero
complessivo dei soci;
- soci "persone svantaggiate" che, compatibilmente con il loro
stato di salute fisica e psichica partecipano alla attività lavorativa
degli altri componenti la base sociale. Il numero di tali soci
deve essere pari almeno al trenta per cento dei lavoratori, soci
e non soci della cooperativa.
La classificazione delle diverse tipologie di soci appena formulata
non deve perà essere letta in termini tassativi ed esclusivi. Non
appare impedito ad esempio che i soci utenti non retribuiti possano
trovare accoglimento anche all'interno delle cooperative di tipo
B.
Una osservazione di grande rilievo è comunque possibile. All'interno
delle cooperative sociali si deve rilevare la comparsa di due nuove
categorie di soci: i soci volontari e i soci persone svantaggiate,
individuati questi ultimi sia come soci utenti, sia come soci lavoratori.
Conseguentemente alla istituzione di tali categorie sorgono una
serie di problematiche particolari, riferite sia al funzionamento
delle cooperative cui partecipano, sia alla considerazione che trattasi
di soci che concorrono al perseguimento del particolare scopo sociale
mutualistico alla stregua di tutti gli altri soci ordinari. Ci si
è posti infatti il problema sulla modalità di ammissione e sull'eventuale
obbligo di pagamento della quota sociale dei soggetti che volontariamente
offrono la loro opera o la cui presenza qualifica la stessa cooperativa.
Si ritiene così che lo schema societario, proprio in quanto scelto
dal legislatore deve essere garantito. Ne segue che anche tali particolari
soci dovranno presentare domanda di ammissione, specificando la
quota sociale che si vuole sottoscrivere. Niente impedisce infatti
che statutariamente venga previsto esclusivamente per tali categorie
speciali di soci, il versamento non modificabile in un futuro, se
non per rivalutazione, della quota sociale minima (50.000 lire).
La legge non dispone in merito alla retribuzione da corrispondere
alle persone svantaggiate, prevedendo soltanto, secondo la iniziale
interpretazione della norma, la totale fiscalizzazione degli oneri
sociali e stabilendo pari a zero le aliquote percentuali contributive
da applicare alle retribuzioni corrisposte. Tale aspetto della normativa,
inizialmente non del tutto chiaro, ha trovato una opportuna interpretazione
in sede di circolari ministeriali e dell'ente di previdenza che
hanno precisato come deve essere applicata la fiscalizzazione degli
oneri sociali, che rimagono così a carico delle competenti autorità
sanitarie, regionali e quali devono essere i criteri di individuazione
dei soggetti svantaggiati ammissibili come soci.
L'INPS ha provveduto in tal senso, per quanto di sua competenza,
a precisare che tra gli individui svantaggiati di cui all'art.4
della legge in esame, devono essere compresi gli invalidi fisici
e psichici con grado di invalidità superiore al 45%. Tale limite
è lo stesso che il decreto del Ministro del Lavoro 5 febbraio 1992
ha stabilito come limite minimo di invalidità per l'avviamento al
lavoro come "invalido". Ciò comporta la necessità di precisare che
il limite indicato non è stato applicato per quei soggeti che erano
già iscritti nelle liste di collocamento alla data della emanazione
della legge 381 con un grado di invalidità inferiore e che
hanno provveduto ad inserirsi in una cooperativa sociale entro 12
mesi dal D.M. Sono così esentati dal versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assicurativa relativamente
alla propria quota sia le cooperative sociali che i soci "persone
svantaggiate". Detta agevolazione è estesa soltanto alle cooperative
di categoria "B". Tenuto conto delle particolari condizioni di agevolazione,
anche contributiva, di cui tali cooperative godono, è stata organizzata
nei loro confronti una più estesa attività di vigilanza. Viene infatti
a tale scopo istituito dalle Regioni un Albo Regionale delle cooperative
sociali e la ispezione ordinaria prevista dall'art.2 del D.Lgs.C.P.S.
1577/47 avrà una frequenza annuale.
(da "Impresa Sociale")
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